Diritti e agevolazioni
Il Codice Esenzione RF 0130 da diritto ad accedere, su tutto il territorio nazionale, alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Per le malattie rare, non esiste un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto si tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi e, quindi, richiedere prestazioni sanitarie diverse. La terapia farmacologica dovrà essere indicata dallo specialista che opera nel Presidio di Rete nel Piano Terapeutico che andrà rinnovato ogni anno.
Note: Il CERTIFICATO DI MALATTIA RARA può essere rilasciato da un Centro posto anche fuori dalla regione di residenza.
Potete richiedere il certificato di malattia rara con Codice Esenzione RF 0130
- Al vostro medico specialista se la struttura in cui opera è centro di diagnosi e cura (Presidio) accreditato dalla regione di competenza
- Oppure presso un centro di diagnosi e cura accreditato (Presidio) indicato dal vostro specialista o individuato da voi consultando gli elenchi delle singole regioni
DI seguito Recatevi presso gli sportelli dell’azienda sanitaria di residenza e richiedete il riconoscimento dell’esenzione allegando il CERTIFICATO DI MALATTIA RARA, documento di identità e tessera sanitaria.
Scarica la GUIDA COMPLETA ALLE ESENZIONI PER MALATTIA RARA dell’Osservatorio delle Malattie Rare
L’esenzione dal ticket è garantita per:
• tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
• le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
• le indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia genetica rara. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e di elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.
Ricordiamo che la prescrizione delle prestazioni sanitarie erogabili con esenzione deve contenere il codice della malattia rara per la quale è riconosciuta l’esenzione.
Scarica qui la Guida completa alle esenzioni 2017.
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Fonte: Sportello Legale OMAR
L’approfondimento dell’avvocato Valentina Lemma, dello Sportello Legale OMaR
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è uno strumento posto a tutela delle persone fragili che è stato introdotto dalla legge n. 6 del 2004. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. L’art. 1 della legge n. 6 del 2004 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. L’amministrazione di sostegno ha quindi lo scopo di fornire un supporto alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di limitare l’intervento dell’amministratore solo negli atti per cui si rende necessaria l’assistenza per esigenze di protezione.
A chi può essere riconosciuta la tutela dell’amministrazione di sostegno?
La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta per una “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La persona che si trova in tale situazione “può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Dunque, l’amministrazione di sostegno può essere richiesta se sussistono due requisiti:
1) La persona beneficiaria della tutela deve avere una infermità o una menomazione fisica o psichica;
2) La persona beneficiaria, a causa dell’infermità o menomazione, deve essere impossibilitata a provvedere ai propri interessi.
Di fatto, la misura dell’amministrazione di sostegno viene concessa a diverse categorie di beneficiari tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) Persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche come ad esempio: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di Down, Alzheimer;
b) Persone affette da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali, malattia di Huntington.
Come si nomina un amministratore di sostegno?
Con ricorso che deve essere depositato presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o di domicilio del potenziale beneficiario della misura (articoli 404 e 407 del codice civile). Nel procedimento, non è necessaria la difesa tecnica e il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, senza l’assistenza di un avvocato. Si consiglia comunque di rivolgersi ad un avvocato, vista la delicatezza della materia e le difficoltà del procedimento giudiziale.
Il ricorso deve contenere:
– l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
– le generalità del ricorrente e del beneficiario;
– l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
– il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell’art. 407 c.c.;
– i motivi per i quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.
È importante descrivere nel ricorso le abitudini e le condizioni di vita del potenziale amministrato, indicando anche la sua situazione patrimoniale.
Le persone legittimate a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore (articoli 406 e 417 del codice civile):
– Pubblico Ministero;
– beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
– coniuge;
– persona stabilmente convivente;
– parenti entro il quarto grado;
– affini entro il secondo grado;
– tutore dell’interdetto;
– curatore dell’inabilitato;
– unito civilmente in favore del proprio compagno.
Inoltre, “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno” (articolo 406 codice civile) dovranno proporre il ricorso al Giudice Tutelare, oppure dovranno fornire notizia delle circostanze di cui sono a conoscenza al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione. In tal caso è la Procura della repubblica che deve valutare se proporre o meno il ricorso.
Il provvedimento del Giudice Tutelare.
Il Giudice Tutelare provvede entro 60 giorni dal deposito del ricorso, con decreto motivato immediatamente esecutivo con cui fissa la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’articolo 406 del codice civile. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.
La scelta dell’amministratore di sostegno (articolo 408 del codice civile).
Il Giudice deve nominare amministratore di sostegno una persona che sia idonea alla cura e agli interessi del beneficiario. La designazione dell’amministratore può esser fatta dallo stesso beneficiario, attraverso un atto precedente al procedimento, redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. La designazione può essere fatta anche dai genitori, con atto pubblico, scrittura privata o testamento. Il Giudice può in ogni caso disattendere la designazione qualora ricorrano gravi motivi, che riguardano la circostanza che la persona designata non sia la più idonea a salvaguardare la cura e gli interessi del beneficiario, per incapacità o magari perché sussistono dei conflitti che non possono essere superati. In questo caso il Giudice Tutelare deve nominare, secondo le priorità indicate dalla legge, il coniuge o il convivente, i genitori, i figli, i collaterali e i parenti entro il quarto grado. Possono inoltre essere nominati amministratori di sostegno i rappresentanti di fondazioni o associazioni che, a loro volta, possono delegare il compito ad un componente dell’associazione o della fondazione. È fondamentale però che il compito venga assegnato ad una persona ben individuata per impedire atteggiamenti di deresponsabilizzazione.
Poteri, doveri e limiti dell’amministratore di sostegno.
Nell’amministrazione di sostegno il potere di rappresentanza è conferito dalla legge e, tale potere, si limita alle situazioni di effettiva incapacità della persona protetta. Tali situazioni vengono individuate dal Giudice Tutelare nel decreto che apre l’amministrazione. I compiti che un amministratore di sostegno è chiamato a svolgere sono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: gestione del conto in banca, ritiro della pensione, pagamenti in nome e per conto dell’amministrato, gestione di beni immobili, ritirando l’affitto e versandolo sul conto dell’amministrato; richiesta per ottenere la pensione o indennità di accompagnamento a nome dell’amministrato; richiesta di rilascio di un documento d’identità, di certificati medici, di cartelle cliniche, di estratti conto bancari o postali, presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ci sono poi anche degli atti che superano l’ordinaria amministrazione quali ad esempio: accettare l’eredità, vendere una casa per sostenere le spese ingenti o i debiti accumulati, effettuare una divisione concordata di beni con altri parenti, investire soldi dal conto corrente in titoli od altri mezzi finanziari; affidare l’incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio; spostare il beneficiario che non può fare liberamente la scelta da una abitazione ad un luogo di cura. In questi ultimi casi la decisione è sottoposta anche all’autorizzazione del Giudice Tutelare. Il decreto di nomina dell’amministratore può comprendere una o più delle situazioni fin qui indicate ma potrebbe anche essere limitato alle questioni di cura della persona in senso ampio, come per esempio la scelta del luogo in cui l’amministrato deve risiedere, la decisione sulle cure a cui deve essere sopposto e molte altre.
L’amministratore deve, per quanto possibile, instaurare un dialogo con l’amministrato per renderlo partecipe sulle decisioni anche se non può sempre decidere secondo le sue volontà. Dunque l’amministratore non ha solo compiti di sostituzione ma anche compiti di promozione della vita e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore deve inoltre riferire periodicamente al Giudice Tutelare sulla situazione della vita personale e sociale dell’amministrato e deve anche rendere conto della situazione contabile e patrimoniale se ha la gestione economica. Se l’amministratore ha la gestione patrimoniale deve anche presentare un rendiconto finale entro due mesi dalla cessazione dell’amministrazione. Il rendiconto viene poi approvato dal Giudice con decreto che può essere impugnato da chi vi ha interesse davanti al Tribunale.
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Fonte: Sportello Legale OMAR